Italian Court dismisses appeals against criminal liability and sentencing for offenses under Articles 633 and 639 bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Di Pietrantonio, De Rosa, and Spinelli inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants challenged the lower court's reasoning regarding criminal liability and sentencing, arguing for specific legal grounds and factual support. The court rejected these arguments, noting that appeals against criminal judgments are strictly limited to violations of law and cannot question the factual reconstruction or general mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals against criminal judgments are inadmissible if they merely contest the factual reconstruction or the application of general mitigating circumstances without raising specific legal violations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
UR ORDINANZA Di Pietrantonio Jhonny nato a PESCARA il 12/07/1996 De Rosa Emilia nato a AVEZZANO il 08/07/1945 Spinelli Carmine nato a GUARDIAGRELE il 21/12/1942 avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Di Pietrantonio Jhonny, De Rosa Emilia e Spinelli Carmine; ritenuto che il primo motivo del ricorso del Di Pietrantonio, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità peri i reati di cui all’art. 633 e 639 bis cod. pen., non si coniuga all’enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono; osservato che il secondo motivo del medesimo ricorso, che deduce vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed all’eccessiva quantificazione della pena, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; ritenuto inoltre che il primo motivo di ricorso della De Rosa e Spinelli, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 633 e 639 bis cod. pen. denunciando il travisamento del fatto in cui sarebbero incorsi i giudici del merito quale risultato di una diversa ricostruzione storica dei fatti e rilevanza e attendibilità delle prove, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito; che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, il giudice adito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato; osservato che il secondo motivo di ricorso che contesta violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod. pen. ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale è manifestamente infondato in quanto si risolve in una pedissequa reiterazione delle doglianze mosse in appello e cui la corte territoriale ha correttamente risposto (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos