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Ordinanza — n. 4293/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as arguments merely repeat lower court points without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4293/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by Escudero Vargas and Diaz Callejas inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for correction of the lower court's reasoning regarding liability, generic mitigating circumstances, and weapon usage aggravation. The court rejected these claims because they merely reiterated points already dismissed in the appellate judgment and lacked specific argumentation, while discretionary sentencing evaluations fall outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected in the appellate judgment without providing new, specific, and reasoned criticism of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of arguments lack of specific criticism discretionary sentencing cassation review limits infrazione alla legge sulle armi motivazione inadeguata delle censure costituzionali traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

UR ORDINANZA Escudero Vargas Julder Arlex nato a (COLOMBIA) il 12/07/1988 Diaz Callejas Cristian Andrey nato a (COLOMBIA) il 22/03/1995 avverso la sentenza del 10/01/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Diaz Callejas Cristian Andrey e di Escudero Vargas JuiderArlex, ritenuto che il primo motivo del ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito ( si veda in particolare pag. 6 / 9 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, in particolare, la Corte di merito ha sottolineato come gli episodi descritti delle persone offese hanno trovato conferma nelle deposizioni di altri testi; osservato cheil secondo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nei confronti del Diaz ed all’errato giudizio di bilanciamento, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione e violazione di legge in tema di estensione della circostanza aggravante dell’utilizzo delle armi al Diaz, è manifestamente infondato in quanto non oggetto di motivi di appello nonché in palese contrasto con consolidata giurisprudenza di legittimità applicabile al caso di specie alla luce delle concrete modalità di realizzazione dei fatti; che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 6/9 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso,