Ordinanza — n. 4292/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAUR ORDINANZA Maiorani Simone nato a GIULIANOVA il 28/04/1983 avverso la sentenza del 18/04/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo; Letto il ricorso di Maiorani Simone, Ritenuto cheil primo ed unico motivo del ricorso che contesta erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 comma 4 cod. pen. (con riferimento al reato di cui agli artt. 624 e 625 n.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 comma 4 cod. pen; Ordinanza — n. 4292/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 62 comma 4 cod. pen. (con riferimento al reato di cui agli artt. 624 e 625 n.
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UR ORDINANZA Maiorani Simone nato a GIULIANOVA il 28/04/1983 avverso la sentenza del 18/04/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maiorani Simone, Ritenuto cheil primo ed unico motivo del ricorso che contesta erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 comma 4 cod. pen. (con riferimento al reato di cui agli artt. 624 e 625 n.
4) cod. pen). è manifestamente infondato, in considerazione dell’orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. U. 287055/03); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il