Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4292/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4292/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4292/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

UR ORDINANZA Maiorani Simone nato a GIULIANOVA il 28/04/1983 avverso la sentenza del 18/04/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo; Letto il ricorso di Maiorani Simone, Ritenuto cheil primo ed unico motivo del ricorso che contesta erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 comma 4 cod. pen. (con riferimento al reato di cui agli artt. 624 e 625 n.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62 comma 4 cod. pen; Ordinanza — n. 4292/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 62 comma 4 cod. pen. (con riferimento al reato di cui agli artt. 624 e 625 n.

Parole chiave

Generato dall'IA
furto di minore entità furto aggravato circostanza attenuante furto di lieve entità confisca dei proventi di reato assicurazione contro il furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62 comma 4 cod. pen
Letto il ricorso di Maiorani Simone, Ritenuto cheil primo ed unico motivo del ricorso che contesta erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 comma 4 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

UR ORDINANZA Maiorani Simone nato a GIULIANOVA il 28/04/1983 avverso la sentenza del 18/04/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maiorani Simone, Ritenuto cheil primo ed unico motivo del ricorso che contesta erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62 comma 4 cod. pen. (con riferimento al reato di cui agli artt. 624 e 625 n.

4) cod. pen). è manifestamente infondato, in considerazione dell’orientamento consolidato della giurisprudenza (cfr. Sez. U. 287055/03); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere estensore Il