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Ordinanza — n. 4290/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for theft, citing lack of admissible grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4290/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Girgenti and Mejri Mohammed inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged their conviction for theft and sentencing, arguing flaws in the lower court's reasoning and application of mitigating circumstances. The court rejected these claims because the appeals lacked specific grounds for reviewing the persuasiveness of evidence or the necessity of considering all favorable factors, as the first instance judge had already provided sufficient logical justification for their decisions.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals against judgments of conviction are inadmissible if they do not allege specific vices of motivation such as lack of reasoning, manifest illogicity, or contradiction, and if they merely question the persuasiveness of the evidence or the comprehensiveness of the mitigating circumstances considered.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Vices of Motivation Theft Conviction Mitigating Circumstances Court of Cassazione Burden of Proof attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
articolo 648 cod. pen
Letti i ricorsi di Girgenti Roberto e Mejri Mohammed, Ritenuto che il primo motivo del ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità per il reato di cui all'articolo 648 cod. pen.
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Testo completo

UR ORDINANZA Girgenti Roberto nato a PALERMO il 18/09/1979 Mejri Mohammed nato a PALERMO il 13/01/1991 avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Girgenti Roberto e Mejri Mohammed, Ritenuto che il primo motivo del ricorso che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di responsabilità per il reato di cui all'articolo 648 cod. pen. non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’affermazione della responsabilità; rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nonché l’eccessività della pena non sono consentiti in sede di legittimità; che è infatti manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso,