Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and improper factual re-evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Maurizio Sodaro's appeal inadmissible because it merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal without providing new, specific reasoning. Sodaro argued that the lower court misinterpreted evidence regarding the conversion of stolen goods into theft, but the court found this critique insufficient and an attempt to reconstruct facts using different standards. Consequently, the court upheld the principle that factual evaluation is exclusive to the trial judge, dismissing the appeal and ordering Sodaro to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 363 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or reconstruct facts; appeals must offer specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning, not merely repeat prior grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
UR ORDINANZA Sodaro Maurizio nato a TERMINI IMERESE il 24/01/1979 avverso la sentenza del 03/04/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maurizio Sodaro; ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, denunciando il travisamento della prova in relazione alla mancata riqualificazione del fatto di reato nell’ipotesi di furto, non è deducibile in questa sede perché risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che la censura relativa al vizio di travisamento della prova tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato contestato all’imputato (si veda pagina 2, paragrafo 2.1, della motivazione impugnata, ove si rileva come si dovesse ritenere pienamente integrata, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di cui all’art. 648 cod. pen. sulla base delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio e della mancata giustificazione da parte dell’imputato in merito alla provenienza dei beni rinvenuti in suo possesso); che a tale riguardo deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/