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Ordinanza — n. 4288/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4288/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4288/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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UR ORDINANZA Cacciafiori Marco nato a PESCARA il 19/11/1969 avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo; Letto il ricorso di Marco Cacciafiori; ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione, denunciandone la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 - 01); considerato, inoltre, che il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4288/2026 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

Parole chiave

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circostanze attenuanti motivi di rigore condono delle spese procedurali difetto di motivazione spese di difesa allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

UR ORDINANZA Cacciafiori Marco nato a PESCARA il 19/11/1969 avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Cacciafiori; ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione, denunciandone la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 - 01); considerato, inoltre, che il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo congruamente rilevato come la complessiva valutazione delle modalità e circostanze del fatto e della capacità a delinquere dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali, non consentisse di riconoscere in favore di quest’ultimo le invocate circostanze attenuanti generiche (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27