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Ordinanza — n. 4287/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding lack of criminal extinction due to reparative conduct and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4287/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to declare the crime extinguished due to reparative conduct or apply a mitigating circumstance for partial compensation. The court ruled that the lower court correctly assessed that damages were not fully compensated, including non-pecuniary harm, and that such evaluations fall within the court's discretionary power unless arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 162-ter cod. pen.; Art. 62 n. 6 cod. pen.: The court's assessment of whether criminal liability is extinguished by reparative conduct or if a mitigating circumstance applies for partial compensation is a matter of discretionary judgment on the facts, subject to review only for arbitrariness or logical flaws.

Parole chiave

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criminal extinction reparative conduct mitigating circumstance partial compensation discretionary judgment non-pecuniary harm inadmissible appeal attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 162-ter cod. pen.
Art. 62 n. 6 cod. pen.
ed in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n.
art. 162-ter cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019
Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022
Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv.
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Testo completo

UR ORDINANZA Di Mauro Marcello Sebastiano nato a CATANIA il 11/07/1977 avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d'appello di L'aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marcello Sebastiano Di Mauro; ritenuto che entrambi i motivi del ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell’art. 162-ter cod. pen. ed in relazione alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., sono manifestamente infondati, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); considerato, invero, che ai fini della configurabilità della menzionata causa di estinzione del reato e della circostanza attenuante in parola, il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso e che la valutazione in ordine alla corrispondenza fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva eventualmente resa dalla persona offesa (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02); che a tale riguardo deve inoltre ribadirsi come il risarcimento del danno prima del giudizio debba rappresentare una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale e, come tale, deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale (cfr.

Sez. 2, n. 9535 del 11/02/2022, Cortiglia, Rv. 282793 - 01); che nel caso di speciela Corte territoriale,con motivazione esente dai vizi dedotti ed in perfetta conformità con i principi di diritto appena richiamati, ha rilevato come l’imputato non avesse provveduto a risarcire integralmente il danno cagionato alla persona offesa, risultando del tutto mancante il ristoro della componente non patrimoniale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/