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Ordinanza — n. 4286/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4286/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4286/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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UR ORDINANZA Pizzuto Cristian nato a ROMA il 13/04/1983 avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo; Letto il ricorso di Cristian Pizzuto; ritenuto che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si contesta l’eccessività della pena, denunciando la mancanza, illogicità e contraddittorietà della relativa motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4286/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Parole chiave

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proporzionalità della pena riesame dell'entità pena adeguamento della pena attenuazione libera della pena individualizzazione della commisurazione penale punibilità
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Testo completo

UR ORDINANZA Pizzuto Cristian nato a ROMA il 13/04/1983 avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cristian Pizzuto; ritenuto che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si contesta l’eccessività della pena, denunciando la mancanza, illogicità e contraddittorietà della relativa motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01); che nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 3 della sentenza impugnata, ove si rileva la correttezza del giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze operato dal giudice di prime cure, in considerazione della non indifferente capacità a delinquere dell’imputato, desumibile dai suoi reiterati precedenti penali, indicativi di una specifica propensione delittuosa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigl