Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical argumentation flaws in sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Simon Bodgan inadmissible and ordered him to pay costs. Bodgan argued that the lower court's reasoning regarding his responsibility for a stolen tool was illogical and unmotivated. The court rejected this, stating that appellate review is limited to checking for logical gaps rather than verifying factual accuracy against trial records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.: The Court of Cassation's review of sentencing reasoning is restricted to identifying logical inconsistencies with established experience or other statements within the decision, without the authority to verify the factual correspondence of the motivation to the trial record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
UR ORDINANZA Simon Bodgan nato in ROMANIA il 03/02/1986 avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bodgan Simon; ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 648 cod. pen., denunciando la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo congruamente rilevato, in conformità con la pronuncia del primo giudice, come risultasse comprovata la provenienza delittuosa della smerigliatrice di cui al capo di imputazione, detenuta dal ricorrente tra i propri strumenti di lavoro, senza che quest’ultimo avesse mai fornito un’attendibile giustificazione in merito all’origine del relativo possesso (si veda pagina 1 della parte motiva della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026