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Ordinanza — n. 4270/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific factual elements required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4270/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the sole ground of appeal was deemed generic and indeterminate. The appellant argued against the motivation of the lower court's declaration of responsibility but failed to specify the exact elements underlying the criticism. Consequently, the court ruled that without a clear correlation between the appealed decision and the arguments presented, the appeal cannot exercise the required judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when the grounds of appeal lack a specific correlation with the reasoning of the appealed decision, preventing the reviewing court from identifying the specific points of criticism.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate motivation correlation requirement cassation inadmissibility judicial review limits motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Davide Scafidi; ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod.
art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Davide Scafidi; ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01
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Testo completo

UR ORDINANZA Scafidi Davide nato a PALERMO il 21/03/1982 avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Davide Scafidi; ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che a tale riguardo deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consigliere e