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Ordinanza — n. 4268/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming factual re-evaluation and excessive sentence in robbery case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4268/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for a factual re-evaluation of the robbery case and challenged the sentence's excessiveness. The court rejected these claims, stating that fact-finding and sentencing discretion belong exclusively to the trial judge under established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation lacks power to re-evaluate factual elements or sentence gradation, reserving such authority exclusively to the court of first instance.

Parole chiave

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factual re-evaluation sentencing discretion robbery liability cassation limits procedural inadmissibility censura dell'accertamento dei fatti testimonianza inattendibile testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

UR ORDINANZA Scavongelli Letizia nata a PESCARA il 15/11/1975 avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Letizia Scavongelli; letta altresì la memoria con la quale si insiste nel punto relativo alla qualificazione giuridica; ritenuto che il primo ed il terzo motivo di ricorso proposti nell’interesse della ricorrente, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di rapina, sono manifestamente infondati perché le doglianze proposte risultano finalizzate ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante una rivalutazione o una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di appello; che, infatti, deve ribadirsi come esuli dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); considerato che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato contestato all’imputata (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileva come le risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio avessero dimostrato sia la condotta di sottrazione mediante violenza dell’autovettura in uso alla nipote dell’imputata, che l’ingiusto profitto costituito dal vantaggio morale che l’agente si era proposta di conseguire, ovverosia quello di ottenere un incontro con il compagno della nipote per risolvere questioni pregresse); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01); che nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si valorizzano le modalità e circostanze del fatto e la personalità dell’imputata ai fini della valutazione della congruità della pena stabilita dal primo giudice); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende