Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4258/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific legal correlation to Article 606 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4258/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a failure to specify the legal grounds for annulment. The appellant merely listed reasons related to the conviction under Article 640 of the Penal Code without linking them to the specific categories of inadmissibility defined in Article 606 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the court applied the established principle that vague arguments constitute generic grounds, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 c.p.p.; Art. 640 c.p.: A cassation appeal is inadmissible when the applicant fails to indicate which typical case under Article 606 of the Criminal Procedure Code applies, as such omission renders the grounds generic if they lack a precise correlation with the decision's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds Article 606 c.p.p. lack of legal correlation Criminal Procedure Code dismissal of appeal court costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 640 c.p.
Letto il ricorso di Ivan Citton; ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato si compone di una mera elencazione di motivi, apparentemente attinenti alla correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
Letto il ricorso di Ivan Citton; ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato si compone di una mera elencazione di motivi, apparentemente attinenti alla correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.
art. 606 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota
Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv.
Sez. 3, n. 7629 del 07/02/2023, H.
274258 – 01; Sez. 3, n. 7629 del 07/02/2023, H., Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

UR ORDINANZA Citton Ivan nato a MAROSTICA il 13/04/1984 avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ivan Citton; ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato si compone di una mera elencazione di motivi, apparentemente attinenti alla correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 640 cod. pen. e del relativo trattamento sanzionatorio ma, di fatto, privi di qualsivoglia specifica indicazione delle ragioni di diritto che sorreggono la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato; che, pertanto, il ricorso risulta carente dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; considerato che, in proposito, deve farsi applicazione del consolidato principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione è inammissibile quando l'interessato ometta di indicare a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intende ricondursi, in quanto tale mancanza, qualora la specificazione delle ragioni di diritto non sia puntuale e chiara, si traduce in genericità dei motivi (cfr.

Sez. 2, n. 57403 del 11/09/2018, Carota, Rv. 274258 – 01; Sez. 3, n. 7629 del 07/02/2023, H., Rv. 284152 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consi