Italian Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances as inadmissible under criminal procedure law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Attilio Sottovia inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to apply generic mitigating circumstances, but the Court ruled this ground is legally impermissible in cassation proceedings. The decision upheld the appellate court's reasoning regarding the defendant's criminal history and subsequent conduct as sufficient justification for denying leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The appeal against a criminal judgment cannot be based on the alleged non-application of generic mitigating circumstances, as the appellate court is only required to consider decisive elements when denying such leniency.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
UR ORDINANZA Sottovia Attilio nato a VIGODARZERE il 29/05/1943 avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Attilio Sottovia; ritenuto che l’unico motivo di ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 - 01); che nel caso di specie l’onere argomentativo della Corte territoriale risulta adeguatamente assolto attraverso il riferimento alla capacità a delinquere dell’imputato, dedotta dai precedenti penali da cui risulta gravato e dalla condotta tenuta successivamente alla commissione del reato, come emergente dalla sua mancata partecipazione al processo (si veda pagina 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il Consi