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Ordinanza — n. 4253/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal grounds and excessive penalty claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4253/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for a violation of law regarding the defendant's responsibility declaration and excessive sentencing, but the court found these grounds improper for this stage of proceedings. The court ruled that the appeal failed to meet statutory requirements for nullity claims and improperly sought a factual re-evaluation reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: Appeals must strictly adhere to statutory grounds for nullity; claims for factual reconstruction or excessive sentencing are inadmissible unless they demonstrate logical contradictions in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal statutory grounds nullity factual re-evaluation sentencing discretion Cassation procedure riesame dell'entità pena recidiva nell'infrazione censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Marco Candosin; ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019
Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep.
Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

UR ORDINANZA Candosin Marco (cui 0065krh) nato a MONTEBELLUNA il 04/07/1969 avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Candosin; ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. con riferimento alla dichiarazione di responsabilità dell’imputato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità, atteso che tale censura non può essere dedotta né quale violazione di legge ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod. proc. pen., né ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non essendo prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza e, pertanto, può essere fatta valere soltanto nei limiti indicati dalla lett.

e) della stessa norma, ossia come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr. Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo, Rv. 278196 - 02); considerato, inoltre, che la doglianza proposta non è deducibile in questa sede perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento (si vedano le pagine da 5 a 7, paragrafo 1.2, della sentenza impugnata, dedicate alla specifica ed approfondita disamina delle risultanze probatorie, sulla cui base i giudici di appello hanno ritenuto pienamente integrata la fattispecie di reato contestata all’imputato); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, infine, che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività della pena, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01); che nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 7, paragrafo 2.2, della sentenza impugnata, ove si valorizzano la sussistenza della recidiva contestata, la presenza di plurimi precedenti penali anche per reati della stessa specie e l’assenza di qualsivoglia segnale di resipiscenza quali elementi di valutazione della congruità della pena stabilita dal primo giudice); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen