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Ordinanza — n. 4245/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specific legal argumentation regarding criminal exclusion grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4245/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a generic legal argument lacking specific correlation with the lower court's reasoning. The appellant claimed a violation of the criminal exclusion of punishability provision, but failed to demonstrate how the appellate court ignored his specific points. Consequently, the court applied the principle that vague grounds render an appeal inadmissible under procedural law, ordering the appellant to pay costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the alleged legal violation lacks specific correlation with the contested decision's reasoning, as the court cannot ignore the appellant's explicit arguments without falling into a defect of specificity.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity correlation of arguments criminal exclusion procedural defect generic grounds costs order attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Simone Baroni; ritenuto che l’unico motivo proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di Simone Baroni; ritenuto che l’unico motivo proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 – 01
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Testo completo

UR ORDINANZA Baroni Simone nato a FAENZA il 26/08/1985 avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Simone Baroni; ritenuto che l’unico motivo proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., è generico perché risulta carente dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato; considerato che, in proposito, deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell’indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen., l’inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 – 01); che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistano i presupposti per l’operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, difettando i requisiti previsti dalla norma (si vedano le pagine da 1 a 3 della sentenza impugnata, ove si rileva il carattere non occasionale della condotta posta in essere dall’imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026