Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to repetitive grounds lacking specific legal critique.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the crime to attempted theft, but the court found the grounds were merely a repetition of arguments already rejected by the Court of Appeal without new substantive analysis. Consequently, the decision was upheld because the appeal failed to provide the specific, argumentative critique required by law to challenge the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals that merely repeat the grounds of the appeal without providing a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
UR ORDINANZA Valenti Vincenza (cui 06f6ag1) nata a PALERMO il 21/05/1982 avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Ignazio Pardo;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vincenza Valenti; ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di reato di furto tentato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale specifico riguardo deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); considerato che nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si veda pagina 1 della sentenza impugnata, ove si valorizzano le dichiarazioni testimoniali dalle quali è emersa la prova della condotta aggressiva da parte dell’imputata al fine di guadagnarsi la fuga dall’esercizio commerciale dopo la sottrazione della merce ivi esposta); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/20