Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and repetition of prior rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Indrit Buja inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The lower court correctly rejected the request for sentence re-determination because the original penalty had already been fully served, extinguishing any enforceable interest under Article 30 of the 1953 Law. Furthermore, the appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge without offering new specific legal criticism.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 30 comma 4 legge n. 87 del 1953; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the executed sentence extinguishes the enforcement relationship and the censure is a mere reproduction of previously rejected arguments lacking specific novelty.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIDA INDRIT nato il 11/09/1981 avverso l'ordinanza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto da Indrit Buja avverso il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, è inammissibile perché manifestamente infondato; rilevato che del tutto correttamente il G.E. ha dichiarato inammissibile l'istanza volta alla rideterminazione della pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Firenze il 12/05/2016, irrevocabile il 20/12/2017, a seguito della sentenza della Corte cost. 40/2019, per carenza di interesse, evidenziando come la pena di cui alla citata sentenza fosse già stata interamente espiata, e dovendosi pertanto ritenere completamente estinto il rapporto esecutivo ex art. 30, comma 4, legge n. 87 del 1953; rilevato che il ricorso è inammissibile in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, oltre che manifestamente infondato; osservato in particolare che del tutto fuori fuoco appaiono le considerazioni espresse in ricorso, che, richiamando recente e condivisibile giurisprudenza, attengono al tema affatto diverso inerente all'interesse del condannato all'inserimento nel cumulo di pene espiate; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Consi