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Ordinanza — n. 4174/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded claims regarding early release periods.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4174/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Tiziana Cileo inadmissible, ruling that her complaints regarding the exclusion of early release periods were manifestly unfounded. The defense argued against the court's assessment of disciplinary infractions occurring in the contested semesters, claiming they did not reflect a lack of reintegration efforts. The court rejected these arguments as merely reproducing issues already adequately examined and dismissed with logical reasoning in the lower court's order.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 646 c.p.p.: Appeals against surveillance court orders are inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or merely reproduce issues already decided with congruous motivation.

Parole chiave

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early release appeal inadmissible appeal disciplinary infractions reintegration assessment manifestly unfounded motivazione inadeguata delle censure costituzionali esame delle censure formali motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 646 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILE) TIZIANA nato a MILANO il 25/04/1965 avverso l'ordinanza del 12/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Tiziana Cileo, relative alla violazione d legge ed al vizio di motivazione, avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano di rigetto del reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza- in particolare la difesa si duole dell'esclusione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 22/11/2023 al 21/05/2024 e dal 22/05/2024 al 21/11/2024 - sono inammissibili in quanto manifestamente infondate.

Considerato, inoltre, che tali doglianze sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati dall'ordinanza impugnata e disattese con motivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà: in essa si evidenzia che Cileo, nei due semestri oggetto di ricorso, è incorsa in due rilievi disciplinari, rispettivamente il 09/05/2024 ed il 20/10/2024, ed i comportamenti sanzionati sono stati ritenuti rivelatori della mancata adesione - ad opera della condannata - all'opera di rieducazione, come correttamente valutato dai Giudici di sorveglianza.

Ritenuto che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni declinate in fatto, a tenore meramente confutativo, volte ad una non consentita differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito, già coerentemente esaminati dal giudice a quo; Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Con