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Ordinanza — n. 4173/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for revocation of probation due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4173/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because it failed to identify specific legal violations for judicial review. The appellant challenged the Tribunal's revocation of probation based on repeated rule-breaking, arguing for a new substantive evaluation rather than a formal legal error. The court ruled that such appeals must pinpoint precise legal defects, as the Tribunal's discretion in revoking probation is not subject to a new merit review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a revocation of probation must identify specific legal violations; general requests for a new substantive evaluation are inadmissible as they seek a prohibited re-evaluation of the merits.

Parole chiave

Generato dall'IA
probation revocation inadmissible appeal substantive review Tribunal of Surveillance legal violation grounds procedura di ricusazione revoca del permesso di dimora domanda di revisione dell'asilo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZEMRANI KHALID nato il 15/05/1989 avverso l'ordinanza del 20/08/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che l'ordinanza in epigrafe ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a Khalid Zemrani con ordinanza del 27/06/2023, in ragione delle condotte trasgressive ripetutamente poste in essere dal condannato, diffidato per ben tre volte al rispetto delle prescrizioni; osservato che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito; considerato che la revoca dell'affidamento in prova è rimessa all'insindacabile apprezzamento del Tribunale di Sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli con motivazione logica ed esauriente (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239); ritenuto che il ricorso de quo, pur denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale; esso tende, invece, a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito, relativamente ai presupposti richiesti dalla norma per la revoca della misura alternativa precedentemente concessa; rilevato infine che il Tribunale ha correttamente omesso di pronunciarsi sull'applicabilità della misura della detenzione domiciliare, in assenza di richiesta formulata in tal senso nel corso dell'udienza relativa alla revoca dell'affidamento in prova; considerato, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 I