Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of ordinary appeal remedies for sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Joseph Manuel Valastro inadmissible and ordered him to pay court costs. The lower court correctly rejected the request to annul the revocation of probation because the legal error occurred during the initial trial, which must be challenged through ordinary appeal procedures. The court applied the principle that such errors are covered by the res judicata of the original judgment and cannot be corrected via execution proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; In execution proceedings, a judge cannot correct a legal error regarding the legality of the sanction if the issue was already subject to ordinary appeal remedies, thereby remaining covered by the res judicata of the original judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALASTRO JOSEPH MANUEL nato a CATANIA il 06/08/1993 avverso l'ordinanza del 19/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto da Joseph Manuel Valastro avverso il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Catania, quale giudice dell'esecuzione, è inammissibile perché manifestamente infondato; rilevato che del tutto correttamente il G.E. ha respinto l'istanza volta ad ottenere l'annullamento della revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal Tribunale di Trento con sentenza 07/10/2022, confermata da Corte di appello di Trento il 18/09/2024, rilevando come l'errore di diritto in cui era incorso il Tribunale (nel revocare la sospensione condizionale della pena in assenza dei presupposti di legge) avrebbe dovuto essere oggetto di impugnazione ordinaria; osservato che il G.E. ha fatto corretta applicazione del principio di diritto per cui gli eventuali vizi verificatisi nel corso del giudizio di cognizione, debbono essere fatti valere con i mezzi d'impugnazione concessi contro la relativa sentenza, rimanendo altrimenti sanati e coperti dal giudicato (sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito, Rv. 272604 - 01;
Sez. 1, n. 4554 dei 26/11/2008, dep. 2009, Baratta, Rv. 242791; Sez. 1, n. 37979 del 10/06/2004, Condemi, Rv. 229580; Sez. 1, n. 17662 del 22/01/2014, De, Rv. 259628 - 01=); rilevato che la pronuncia richiamata in ricorso (Sez. 1, n. 43268 del 04/07/2018, Nappa, Rv. 274532 - 01) non si pone in contrasto con il principio di diritto di cui ai citati arresti, atteso che, affermando condivisibilmente che "In sede di incidente di esecuzione, il giudice non può emendare un errore di diritto, ancorché incidente sulla legalità del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui la relativa questione sia stata devoluta alla cognizione dei giudici della impugnazione con gli ordinari mezzi di gravame previsti dalla legge", chiarisce in motivazione come "Va riconosciuto che in giurisprudenza è stata affermata la ricorribilità alla procedura dell'incidente di esecuzione per ottenere la rideterminazione di una pena che, nel giudizio di cognizione, era stata determinata illegalmente, in violazione dunque delle norme sui limiti, di specie e quantità, della sanzione ovvero in conseguenza di un palese errore di calcolo"; ebbene, nel caso che ci occupa, la pena come determinata a seguito della (illegittima) revoca della sospensione condizionale della pena non può dirsi "illegale"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. fiLer"
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 202