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Ordinanza — n. 4171/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to meet statutory grounds for post-sentence appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4171/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by the new procedural code for challenging sentencing decisions. The appellant argued a lack of reasoning regarding the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and the imposed sanction, but the court held that only specific statutory grounds allow such appeals. Consequently, the appeal was rejected for manifest unfoundedness and genericity, resulting in a ruling against the appellant for procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against sentencing decisions are strictly limited to specific statutory grounds; appeals failing to meet these requirements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory grounds sentencing decision procedural costs manifest unfoundedness Cassation appeal procedural code motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Mohannmed Marzouqui.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Law n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Mohannmed Marzouqui.
art. 129 c.p
Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, che denuncia carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZOUQI MOHAMMED nato il 26/06/1986 avverso la sentenza del 23/05/2025 del GIP TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Mohannmed Marzouqui.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, che denuncia carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. ed in merito al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi: in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono infatti proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Consigliere estensore I reside