Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and merit-based sentencing review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Massimo Marras inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground generic and the second ground manifestly unfounded because it sought a review of the appellate court's discretionary sentencing decisions. Consequently, the court ruled that sentencing evaluations within the judge's discretion are non-reviewable in a legality proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 comma 3 I. n. 110 del 1975; Art. 4 comma 3 I. n. 110 del 1975: Appeals challenging sentencing decisions based on generic grounds or seeking review of the judge's discretionary evaluation of mitigating circumstances are inadmissible as they infringe upon the exclusive power of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRAS MASSIMO nato a GENOVA il 06/12/1972 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Massimo Marras, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Sassari, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975; considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 4 comma 3 I. n. 110 del 1975, è inammissibile perché generico ed aspecifico, avendo la cCorte sassarese- con motivazione congrua e non contraddittoria - osservato come non potesse essere configurata l'ipotesi di lieve entità prevista dal terzo comma del citato art. 4, in considerazione delle modalità del fatto ed il generale contesto in cui la condotta si inseriva, nonché per essere l'imputato gravato da due precedenti per reati della stessa indole; osservato che il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (assenza di elementi positivi di valutazione, non incensuratezza, assenza di resipiscenza), circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419); del pari, quanto all'entità della pena inflitta, deve osservarsi che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito - laddove questo risulti esercitato congruamente, come accaduto ne caso di specie (pagg. 4 e 5, sentenza impugnata) - è insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Pr