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Ordinanza — n. 4167/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it requests factual re-evaluation and repeats rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4167/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a first-instance conviction for failing to report a crime, arguing the court erred in assessing liability and balancing mitigating circumstances. The court rejected these claims because they invited a re-evaluation of factual elements and merely reproduced arguments already properly dismissed by the lower tribunal.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; Art. 363 c.p.p.: Appeals inviting a re-evaluation of factual elements or reproducing arguments already rejected are inadmissible, and the balance of circumstances is valid when the judge chooses equivalence over prevalence to ensure concrete adequacy of the penalty.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation concorso di circostanze equivalenza delle attenuanti reato di non denuncia violazioni della legge sulle armi divieto della tortura risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 69 cod. pen.
Art. 363 c.p.p.
Art. 4 comma 3 legge 110 del 1975
art. 69 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 Rv. 270481
pen., scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 Rv. 270481);
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOUM EL HAGDI FALILOU nato il 23/01/1965 avverso la sentenza del 27/03/2025 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso (così correttamente qualificato l'atto di appello) proposto nell'interesse di Falilou Dioum El Hagdi avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 27/03/2025, che lo condannava alla pena di C 1000 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 comma 3 legge 110 del 1975, con cui si contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato indicato, lamentando la sua mancata assoluzione, non sono consentite in quanto invitano ad una rivalutazione di elementi fattuali, nonché sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal suddetto Tribunale (cfr. pag. 8, sentenza impugnata); osservato, quanto al secondo motivo relativo al giudizio di bilanciamento tra circostanze, che è principio consolidato quello per cui, in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen., scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017 Rv. 270481);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il P sidenten