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Ordinanza — n. 4164/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of unified criminal intent across separated crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4164/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Salvatore Aurino inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The lower court correctly determined that the alleged crimes lacked a unified criminal intent because the facts were already unified in execution proceedings and separated by a significant time gap. The court ruled that such temporal distance invalidates the claim of a single criminal design, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990: A cassation appeal challenging a decision on the existence of a unified criminal intent is inadmissible when the temporal distance between facts is substantial and the lower court has logically rejected the claim based on established case law.

Parole chiave

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unified criminal intent temporal distance cassation inadmissibility execution proceedings criminal design procedural costs Cassa delle ammende reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990
(pur a fronte di una omogeneità di violazioni, essendo tutti i reati ex art. 73 comma 5 d.P.R.
art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990
(pur a fronte di una omogeneità di violazioni, essendo tutti i reati ex art. 73 comma 5 d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AURINO SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 05/09/1980 avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del TRIBUNALE di LATINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; • RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Salvatore Aurino ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante tutti i reati indicati nell'istanza del ricorrente, osservando come i fatti di cui alle sentenze n.

2. e 3. fossero già stati unificati in sede esecutiva come da ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata del 04/10/2022, e rilevando come i fatti di cui alle sentenze sub 1. e 4. (pur a fronte di una omogeneità di violazioni, essendo tutti i reati ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990), non potessero essere avvinti dal medesimo disegno criminoso né tra loro né con quelle già unificate, in considerazione del lungo lasso di tempo intercorrente tra le condotte: a tale riguardo appare opportuno rammentare che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria ed in presenza di una distanza temporale cospicua tra i fatti (come avvenuto nel caso di specie), non è illogica la decisione reiettiva del giudice dell'esecuzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del0 ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il C