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Ordinanza — n. 4163/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific evidence proving a unified criminal plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4163/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Crispino's appeal inadmissible, ruling that his arguments regarding a unified criminal plan were manifestly unfounded. Crispino argued for a single continuous crime, but the appellate court correctly noted that while the violated laws were identical, there was no evidence he planned the subsequent offenses after his initial arrest in 2014. The court affirmed that the existence of a unified criminal design is a matter for the trial judge's discretion, provided the reasoning is logical and fact-based, rejecting Crispino's reliance merely on chronological proximity and legal similarity.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.; Art. 601 c.p.: The existence of a unified criminal plan is a discretionary assessment by the trial judge based on adequate motivation, and appeals cannot succeed by merely citing chronological proximity or legal identity without specific evidence of a premeditated project.

Parole chiave

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unified criminal plan continuation of crime criminal habit appeal inadmissibility unified criminal design specific evidence burden trial judge discretion imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.
Art. 601 c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISPINO LUIGI nato a FRATTAMAGGIORE il 30/05/1974 avverso l'ordinanza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che Luigi Crispino ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argonnentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i reati giudicati con le quattro sentenze oggetto dell'istanza del ricorrente, ed ha osservato che, nonostante l'omogeneità delle norme incriminatrici violate (violazione legge stupefacenti), non vi fossero elementi per ritenere che al momento della commissione del primo fatto (commesso il 09/11/2014), e per il quale Crispino veniva arrestato, egli avesse già programmato le successive violazioni (commesse rispettivamente il 19/11/2014, il 15/03/2015 ed il 18/09/2016); a tale riguardo appare opportuno rammentare che questa Corte - a più riprese - ha affermato che l'accertamento degli indici rilevatori dell'unicità del disegno criminoso «è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata).

Ricordato che il programma criminoso non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento (venendo la stessa sanzionata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei: cfr. Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è per natura indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori tra le diverse condotte poste in essere, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita.

Ritenuto del pari radicato nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui all'istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza dell'assunto, irrilevante essendo, in difetto di tali dati sintomatici, il solo riferimento alla relativa contiguità cronologica degli addebiti od all'identità od analogia dei titoli di reato, indici, per lo più, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti piuttosto che di attuazione di un progetto criminoso unitario.

Preso atto che le censure, oltre a denunciare asserito difetto di motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato, attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Consigliere