Ordinanza — n. 4161/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMARATA GIUSEPPE nato a SAN CATALDO il 02/08/1977 avverso l'ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; ,nn Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Giuseppe Cannmarata avverso il provvedimento di proroga delle limitazioni e controlli della corrispondenza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 4161/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMARATA GIUSEPPE nato a SAN CATALDO il 02/08/1977 avverso l'ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; ,nn
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da Giuseppe Cannmarata avverso il provvedimento di proroga delle limitazioni e controlli della corrispondenza.
2. Ricorre personalmente Giuseppe Camnnarata, lamentando l'erroneità della decisione.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Consigl