Cassation appeal dismissed de plano for lack of standing due to unqualified defense counsel.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the appellant was represented by a lawyer not authorized to practice before higher courts. Although the defense argued the case was improperly filed as an appeal, the court held that the principle of preserving the appeal mechanism cannot override formal standing requirements. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: An appeal filed by a defense counsel unqualified to practice before higher courts is inadmissible de plano, as the preservation of the appeal mechanism cannot derogate from formal standing rules.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGBOGHAI ABRAHAM nato il 18/03/1995 avverso la sentenza del 18/03/2025 del GIUDICE DI PACE di TRAPANIudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trapani indicata in epigrafe, nell'interesse di Abraham Agboghai è stato proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, attesa l'inappellabilità della sentenza, trattandosi di condanna a pena pecuniaria.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come appello, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Consiglie