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Ordinanza — n. 4159/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to failure to raise responsibility defense at second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4159/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Anthony Cannata's appeal against his suspended sentence inadmissible. Cannata argued the lower court erred on responsibility, but the Court found this issue was not raised before the Court of Appeal. Consequently, the defense of responsibility became res judicata and could not be revisited in the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal against a first-instance judgment is inadmissible if it raises issues regarding statutory exemptions or mitigating circumstances that were not specifically challenged to the appellate court, as such points acquire the force of res judicata in the first instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal res judicata principle responsibility defense second instance review statutory exemption porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 4 legge 110 del 1975
pen., così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 4 legge 110 de 1975 .
Art. 699 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAN NATA ANTHONY nato a MESSINA il 04/08/2001 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che Anthony Cannata, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena sospesa di quattro mesi di arresto per il reato di cui all'art.699 cod. pen., così riqualificato il fatto originariamente contestato ai sensi dell'art. 4 legge 110 de 1975 .

Osservato che il motivo unico di ricorso con cui si deduce vizio della motivazione in ordine al tema della responsabilità, è inammissibile deducendo esso una doglianza che non era stata sottoposta al vaglio dei giudici d'appello: dall'incontestata sintesi dei motivi di gravame riportata in seno all'impugnata sentenza, emerge infatti che con atto di gravame il Cannata chiedeva l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 131 bis cod. pen., la riqualificazione del fatto reato ai sensi dell'art. 4 legge 110 del 1975, e la concessione delle attenuanti generiche con applicazione del minimo della pena; va a tale proposito ricordato che, nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza, Rv. 274346).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Consigl