Criminal appeal dismissed for lack of standing due to procedural timing violations under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco La Rosa inadmissible due to a lack of legal standing. La Rosa personally filed the appeal against a lower court order regarding the seizure of a letter, arguing the decision was erroneous. The court ruled that the appeal violated specific procedural timing rules because it was filed personally after a legislative change took effect, rendering the appellant non-qualified to challenge the measure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal must be lodged by a qualified party; filing a personal appeal against a measure issued under new procedural rules after the law's entry into force constitutes a lack of standing and results in inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA FRANCESCO nato a TROPEA il 29/11/1971 avverso l'ordinanza del 15/07/2025 del TRIBUNALE di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da Francesco La Rosa avverso il provvedimento con il quale il GIP del medesimo Tribunale ha disposto il trattenimento di una missiva.
2. Ricorre personalmente Francesco La Rosa, lamentando l'erroneità della decisione.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il P sid