Criminal appeal dismissed for lack of standing due to personal filing after new procedural law entry into force.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the criminal appeal inadmissible because the applicant personally filed it after the new procedural law took effect. The applicant argued for the right to file, but the Court found this violated the specific requirement that such appeals must be filed by a qualified representative. Consequently, the Court ruled that the lack of standing rendered the appeal inadmissible and ordered the applicant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: A criminal appeal must be filed by a qualified representative; personal filing by the applicant after the new law's entry into force renders the appeal inadmissible for lack of standing.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORASTEFANO PASQUALE nato a CASSANO ALLO IONIO il 14/11/1987 avverso il decreto del 16/04/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rilevato che Pasquale Forastefano, personalmente, ha proposto reclamo, riqualificato in ricorso per cassazione, avverso il decreto emesso ex art. 35 ord. pen. in data 12/08/2025 dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
2. Ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. Rilevato che, all'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Consigliere