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Ordinanza — n. 4154/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of logical motivation regarding unitary criminal intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4154/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court judge incorrectly rejected evidence of a unified criminal plan by focusing on temporal gaps and varying operational methods between three robbery incidents. The Court ruled that such distinctions do not preclude a finding of unitary intent and emphasized that the existence of a criminal lifestyle concept differs from the specific legal requirement of a unified criminal program.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The existence of a unified criminal program is an indiciatory assessment of psychological attitude that requires adequate and logical motivation by the trial judge, and the absence of temporal continuity or identical operational methods does not automatically negate the possibility of a single preventive conception.

Parole chiave

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unitary criminal program criminal lifestyle concept indiciatory assessment logical motivation appeal inadmissibility robbery continuity judicial discretion reato continuato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv.
Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUNTA MARIO nato a PALERMO il 22/07/1992 avverso l'ordinanza del 22/07/2025 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che Mario Giunta ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01), atteso che, con motivazione affatto illogica, il G.E. ha ritenuto insussistenti gli elementi per ritenere l'unitarietà della programmazione criminosa tra i fatti giudicati con le tre sentenze in istanza specificate, ed ha osservato che, nonostante l'omogeneità delle violazioni (rapine consumate e tentate), il lasso temporale intercorso tra i fatti (rispettivamente il 17/06/2011, il 07/03/2012 ed il 20/07/2012), e le diverse modalità operative di commissione delle condotte (perpetrate a volte con armi e a volte senza, e con diversi complici, in danno di esercizi commerciali diversi), precludessero la possibilità di immaginare una preventiva ideazione unitaria;

Ricordato che il programma criminoso non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento (venendo la stessa sanzionata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso e opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei: cfr. Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è per natura indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori tra le diverse condotte poste in essere, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita; che l'accertamento degli indici sintomatici dell'unitarietà del disegno criminoso «è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti» (Sez. 7, n. 25908 del 10/03/2022, non massimata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 08 genna