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Ordinanza — n. 4150/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal argumentation regarding preventive measures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4150/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giovanni La Torre's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. La Torre challenged the lower court's rejection of his appeal against a special surveillance measure for attempted murder, arguing the reasoning was non-existent or merely apparent under Article 4, letter i-ter of D.Lgs. 159/2011. The Court rejected this because the appeal contained only assertive criticisms without substantiating legal arguments, and the lower court had already thoroughly addressed the evidence and facts regarding La Torre's dangerousness.

Regesto Legislator

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Art. 4 lett. i-ter d. Igs. 159 del 2011; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a decision applying special preventive measures is inadmissible if it consists solely of assertive criticisms of the lower court's reasoning without providing specific, substantiated legal arguments demonstrating a violation of law.

Parole chiave

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preventive measures special surveillance inadmissible appeal assertive criticism dangerousness assessment court costs attempted murder allegazione motivata

Disposizioni normative citate

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Art. 4 lett. i-ter d. Igs. 159 del 2011
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Novello, Rv. 279435 - 01
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA TORRE GIOVANNI nato a MANFREDONIA( ITALIA) il 31/08/1976 avverso il decreto del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Giovanni La Torre ricorre avverso il decreto con il quale la Corte di appello di Bari , sezione Misure di prevenzione, ha rigettato l'appello avverso il decreto col quale era applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni due; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta motivazione inesistente e/o del tutto apparente in relazione all'art. 4 lett. i-ter d. Igs. 159 del 2011, è inammissibile, poiché - lungi dal prospettare compiutamente la violazione di legge - muove censure del tutto assertive in ordine alla sussistenza dei presupposti di applicazione di essa (pure affidate a considerazioni di fatto) nonché censure all'iter argomentativo posto a fondamento della decisione impugnata, ossia deduce il vizio di motivazione non consentito nel procedimento in discorso (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Novello, Rv. 279435 - 01); considerato che le doglianze sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari con il provvedimento impugnato, che ha approfonditamente argomentato, ripercorrendo le fonti di prova e rispondendo alle contestazioni mosse in appello, in ordine al corretto inquadramento del proposto nella categoria di soggetti pericolosi ex art. 4 lett. i-ter d.

Igs. 159 del 2011, essendo il medesimo indiziato del delitto di tentato omicidio nei confronti della moglie (pagg. 4-7, provvedimento impugnato); osservato, quindi, che la motivazione del decreto impugnato non è apparente né tanto meno inesistente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Cons