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Ordinanza — n. 4148/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic and specific arguments regarding sentencing and responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4148/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alessandro Pellizzieri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for aggravated theft and the sentencing comparison, but the court found his arguments generic and lacking specific references to trial errors. Consequently, the appellate court's decision confirming the eight-month prison sentence was upheld without further review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 69 comma 4 cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, non-specific, and fail to identify particular misstatements of procedural emergencies, as the lower court adequately addressed the factual and subjective elements of the crime.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds sentencing comparison review recidivism statutory prohibition court costs and fines motivazione inadeguata delle censure costituzionali scemata imputabilità verosimiglianza dei motivi d'asilo

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 69 comma 4 cod. pen.
art. 69 comma 4 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLIZZIERI ALESSANDRO nato a BARLETTA il 07/02/1977 avverso la sentenza del 05/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Alessandro Pellizzieri, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. 75 d. Igs. n. 159 del 2011. Rilevato che il primo motivo di ricorso con cui si deduce vizio della motivazione in ordine al tema della responsabilità, è inammissibile in quanto generico, aspecifico ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza d'appello che affronta adeguatamente in ordine alla sussistenza del fatto ascritto all'imputato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del giudizio di comparazione effettuato dai Giudici di merito tra circostanze, è generico, aspecifico e manifestamente infondato, atteso che la Corte ha correttamente evidenziato l'impossibilità di una maggiormente favorevole comparazione attesa la natura qualificata della sussistente recidiva, stante il divieto sancito dall'art. 69 comma 4 cod. pen.; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle. ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Consi