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Ordinanza — n. 4145/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and specific lack of motivation vices.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4145/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Simone Lanzavecchia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a review of the lower court's reasoning regarding his criminal liability, but the court found his grounds too generic and lacking specific references to the trial record. Consequently, the court ruled that the appellate judgment adequately addressed both the objective and subjective elements of the crime, rendering the appeal's arguments insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic, non-specific, and fail to identify particular distortions of the trial record, as the lower court's reasoning must be sufficiently detailed to justify the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of specificity criminal liability Court of Cassation motivi di cassazione risarcimento per errore giudiziario motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LANZAVECCHIA SIMONE nato a FERMO il 02/03/1979 avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Simone Lanzavecchia, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di primo grado, che lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. 75 d. Igs. n. 159 del 2011. Rilevato che il motivo unico di ricorso con cui si deduce vizio della motivazione in ordine al tema della responsabilità, è inammissibile in quanto generico, aspecifico ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza d'appello che affronta adeguatamente in ordine alla sussistenza del fatto ascritto all'imputato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Co,nsigliere este