Ordinanza — n. 4144/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULLO CARMINE nato a CERIGNOLA il 09/05/1980 avverso l'ordinanza del 09/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti ed il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso proposto, per il tramite del difensore, da Carmine Cerullo; ritenuto il ricorso risulta manifestamente infondato, avendo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona nel dichiarare inammissibile le istanze di affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare, fatto corretta applicazione del chiaro disposto dell'art. 58-quater, comma 3, L. nr. 354/75, che stabilisce il divieto di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, quando il condannato abbia subito la revoca di quella precedentemente applicatagli e non siano decorsi tre anni; in tale situazione versava certamente il Cerullo, il quale aveva subito, il 15/01/2025, la revoca dell'affidamento in prova ordinario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 4144/2026 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti ed il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso proposto, per il tramite del difensore, da Carmine Cerullo; ritenuto il ricorso risulta manifestamente infondato, avendo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona nel dichiarare inammissibile le istanze di affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare, fatto corretta applicazione del chiaro disposto dell'art. 58-quater, comma 3, L. nr. 354/75, che stabilisce il divieto di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, quando il condannato abbia subito la revoca di quella precedentemente applicatagli e non siano decorsi tre anni; in tale situazione versava certamente il Cerullo, il quale aveva subito, il 15/01/2025, la revoca dell'affidamento in prova ordinario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULLO CARMINE nato a CERIGNOLA il 09/05/1980 avverso l'ordinanza del 09/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti ed il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso proposto, per il tramite del difensore, da Carmine Cerullo; ritenuto il ricorso risulta manifestamente infondato, avendo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona nel dichiarare inammissibile le istanze di affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare, fatto corretta applicazione del chiaro disposto dell'art. 58-quater, comma 3, L. nr. 354/75, che stabilisce il divieto di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, quando il condannato abbia subito la revoca di quella precedentemente applicatagli e non siano decorsi tre anni; in tale situazione versava certamente il Cerullo, il quale aveva subito, il 15/01/2025, la revoca dell'affidamento in prova ordinario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Consigliere es