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Ordinanza — n. 4144/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4144/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4144/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULLO CARMINE nato a CERIGNOLA il 09/05/1980 avverso l'ordinanza del 09/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti ed il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso proposto, per il tramite del difensore, da Carmine Cerullo; ritenuto il ricorso risulta manifestamente infondato, avendo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona nel dichiarare inammissibile le istanze di affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare, fatto corretta applicazione del chiaro disposto dell'art. 58-quater, comma 3, L. nr. 354/75, che stabilisce il divieto di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, quando il condannato abbia subito la revoca di quella precedentemente applicatagli e non siano decorsi tre anni; in tale situazione versava certamente il Cerullo, il quale aveva subito, il 15/01/2025, la revoca dell'affidamento in prova ordinario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4144/2026 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti ed il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso proposto, per il tramite del difensore, da Carmine Cerullo; ritenuto il ricorso risulta manifestamente infondato, avendo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona nel dichiarare inammissibile le istanze di affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare, fatto corretta applicazione del chiaro disposto dell'art. 58-quater, comma 3, L. nr. 354/75, che stabilisce il divieto di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, quando il condannato abbia subito la revoca di quella precedentemente applicatagli e non siano decorsi tre anni; in tale situazione versava certamente il Cerullo, il quale aveva subito, il 15/01/2025, la revoca dell'affidamento in prova ordinario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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misure sostitutive della carcerazione adeguamento della pena carcerazione preventiva eccessiva regime penitenziario prescrizione della pena indennizzo per carcerazione preventiva
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Sentenza — n. 45710/2023 — snpen
Cassation Court annuls appeal order for omitting new co-defendant statements regarding criminal role in bail decision.
Sentenza — n. 21918/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal against probation revocation due to new drug trafficking charges and lack of home detention suitability.
Sentenza — n. 11551/2024 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal claiming ineffective home detention due to lack of notification and alleged police negligence.
Ordinanza — n. 24836/2022 — snpen
Cassation Court dismisses appeal against detention regime extension due to mere factual complaints lacking legal merit.
Sentenza — n. 12019/2022 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal on early release, ruling prior crimes cannot negate prior good conduct in prison. The court rejects the claim that a later crime invalidates earlier rehabilitation efforts. The decision clarifies that only crimes occurring after the specific prison term matter for release eligibility. The court finds the lower court's reasoning legally sound and the appeal unfounded. The appellant is ordered to pay the associated legal costs. The judgment upholds the strict temporal requirements for early release benefits. The court emphasizes the need for consistent behavioral evidence over time. The ruling reinforces the principle that rehabilitation must be sustained throughout the relevant period. The decision affirms the lower court's assessment of the prisoner's conduct. The legal standard for early release remains unchanged by this ruling.

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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULLO CARMINE nato a CERIGNOLA il 09/05/1980 avverso l'ordinanza del 09/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;Ritenuto in fatto e considerato in diritto Visti gli atti ed il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso proposto, per il tramite del difensore, da Carmine Cerullo; ritenuto il ricorso risulta manifestamente infondato, avendo il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Ancona nel dichiarare inammissibile le istanze di affidamento in prova, semilibertà e detenzione domiciliare, fatto corretta applicazione del chiaro disposto dell'art. 58-quater, comma 3, L. nr. 354/75, che stabilisce il divieto di applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, quando il condannato abbia subito la revoca di quella precedentemente applicatagli e non siano decorsi tre anni; in tale situazione versava certamente il Cerullo, il quale aveva subito, il 15/01/2025, la revoca dell'affidamento in prova ordinario; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Consigliere es