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Ordinanza — n. 4143/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and manifest unfoundedness regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4143/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Devis Tomasini inadmissible because it was manifestly unfounded and lacked specific grounds. The lower court correctly rejected the request to exclude aggravated recidivism, which was already established by final judgments. The appellant's arguments were deemed logically and legally flawed, leading to the dismissal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is manifestly unfounded and lacks specific grounds, particularly when the contested issue is already covered by res judicata.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest unfoundedness lack of specificity res judicata recidivism court costs award recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASINI DEVIS nato a RAVENNA il 10/07/1976 avverso l'ordinanza del 22/07/2025 del TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso proposto da Devis Tomasini avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Ravenna, quale giudice dell'esecuzione, è inammissibile perché manifestamente infondato; rilevato che del tutto correttamente il G.E. ha respinto l'istanza volta alla rideterminazione della pena inflitta con sentenza della Corte di appello di Bologna il 27/05/2022, irrevocabile il 12/06/2022, previa esclusione delle recidiva, osservando come la sussistenza ed applicabilità della recidiva aggravata contestata al Tomasini fosse stata già dichiarata e motivata sia dalla prima sentenza emessa dalla Corte territoriale (annullata dalla Corte di legittimità non in parte qua), sia dalla sentenza rescissoria della Corte bolognese, sopra citata, oggi definitiva; rilevato che, a fronte delle argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, dell'ordinanza impugnata, il ricorrente si limita a confutarle, reiterando l'inammissibile richiesta di esclusione della recidiva, la cui sussistenza è già coperta da giudicato, svolgendo deduzioni di merito e prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la sua interpretazione giurisprudenziale, e, quindi, incorrendo, oltre che nella manifesta infondatezza, nel vizio di aspecificità; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 Il Consiglier