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Ordinanza — n. 4142/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4142/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4142/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBERIO MORENO nato a VOLTERRA il 10/07/1956 avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza de L'Aquila ha ritenuti di non poter disporre misure alternative alla detenzione, nei confronti di Moreno Tiberio con riferimento all"esecuzione della pena di mesi 6 di reclusione -, in assenza di un domicilio idoneo e di una attività risocializzante; rilevato che il motivo di ricorso proposto, volto a contestare il giudizio di inidoneità dell'immobile in cui il condannato vive e a censurare l'omessa complessiva valutazione della personalità del richiedente, è inammissibile in quanto declinato in fatto, generico ed aspecifico, oltreché volto a sollecitare, sostanzialmente, una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4142/2026 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza de L'Aquila ha ritenuti di non poter disporre misure alternative alla detenzione, nei confronti di Moreno Tiberio con riferimento all"esecuzione della pena di mesi 6 di reclusione -, in assenza di un domicilio idoneo e di una attività risocializzante; rilevato che il motivo di ricorso proposto, volto a contestare il giudizio di inidoneità dell'immobile in cui il condannato vive e a censurare l'omessa complessiva valutazione della personalità del richiedente, è inammissibile in quanto declinato in fatto, generico ed aspecifico, oltreché volto a sollecitare, sostanzialmente, una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indegnità del diritto d'asilo graduazione dell'invalidità riesame dell'asilo inesigibile malgrado lesioni salute nuova domanda di prestazioni d'invalidità inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIBERIO MORENO nato a VOLTERRA il 10/07/1956 avverso l'ordinanza del 10/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza de L'Aquila ha ritenuti di non poter disporre misure alternative alla detenzione, nei confronti di Moreno Tiberio con riferimento all"esecuzione della pena di mesi 6 di reclusione -, in assenza di un domicilio idoneo e di una attività risocializzante; rilevato che il motivo di ricorso proposto, volto a contestare il giudizio di inidoneità dell'immobile in cui il condannato vive e a censurare l'omessa complessiva valutazione della personalità del richiedente, è inammissibile in quanto declinato in fatto, generico ed aspecifico, oltreché volto a sollecitare, sostanzialmente, una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità; ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigl