Cassation appeal dismissed as inadmissible for lacking specificity and failing to address prior appellate reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to evaluate his actual residence in Bologna, rendering his address document null, but this claim was rejected for being generic and repetitive. The court held that the appeal merely reiterated arguments already thoroughly examined and rejected in the second instance without engaging with the specific reasoning provided.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, c. 1, n. 2 c.p.p.; Art. 360, c. 1, n. 3 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces and reiterates the same grounds raised in the appeal act and substantively rejected in the second instance, without critically engaging with the arguments used in the impugned decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE FRANCESCO nato a BOLOGNA il 11/01/1996 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Francesco Fiore, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 24 aprile 2025 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena di mesi uno di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 12 gennaio 2021; rilevato che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di valutare che Fiore, all'epoca del fatto, era domiciliato nel Comune di Bologna? in quanto la sua residenza ufficiale era solo formale ma non effettiva, e che conseguentemente il foglio di via, in quanto carente di un elemento essenziale, era da ritenersi nullo, è inammissibile perché privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre una questione già ampiamente valutata dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria (pagg. 1,2), senza confrontarsi con tale motivazione e senza indicarne con precisione eventuali vizi, mentre questa Corte ha sempre affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970); ritenuto del pari inammissibile il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, essendo preclusa la sua analisi dalla circostanza che l'imputato non aveva avanzato doglianze in punto dosimetria sanzionatoria con l'atto di gravame (come desumibile dall'incontestata sintesi dei motivi di appello riportata in sentenza).
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il