Criminal appeal dismissed for lack of standing due to personal filing after legislative change.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the applicant personally filed the claim after a specific legislative amendment took effect. The applicant argued for the release of a license, but the Court found that personal filing violated Article 613 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal must be lodged through a lawyer; personal filing by the applicant after the relevant legislative change renders the appeal inadmissible for lack of standing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARTIPILO MICHELE nato a BARI il 27/02/1992 avverso il provvedimento del 04/07/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha respinto l'istanza di fruizione di licenza avanzata da Michele Partipilo.
2. Avverso la decisione Michele Partipilo ha proposto personalmente reclamo, chiedendo l'accoglimento dell'istanza; il reclamo è stato riqualificato come ricorso per cassazione.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso