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Ordinanza — n. 4138/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity and failing to address prior appellate reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4138/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Besim Khelifi's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court erred by failing to assess his actual domicile in Bologna, claiming his official residence was merely formal. However, the Court rejected this claim as generic and repetitive, noting the appellant did not specifically critique the appellate court's detailed reasoning. Consequently, the appeal was dismissed because it merely reiterated arguments already rejected in the second instance without engaging with them.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely repeat grounds already rejected in the appellate decision without critically engaging with the specific reasoning provided.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity repetition of grounds appellate reasoning court costs and fine domicilio fisso statuto di dimora abitazione familiare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHELIFI BESIM nato a MODENA il 30/03/2002 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Besim Khelifi, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 25 marzo 2025 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena di giorni 40 di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 24 gennaio 2022; rilevato che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di valutare che Khelifi, all'epoca del fatto, era domiciliato nel Comune di Bologna, in quanto la sua residenza ufficiale era solo formale ma non effettiva, e che conseguentemente il foglio di via, in quanto carente di un elemento essenziale, era da ritenersi nullo, è inammissibile perché privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre una questione già ampiamente valutata dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria (pagg. 3,4), senza confrontarsi con tale motivazione e senza indicarne con precisione eventuali vizi, mentre questa Corte ha sempre affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970); ritenuto del pari inammissibile il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, essendo preclusa la sua analisi dalla circostanza che l'imputato non aveva avanzato doglianze in punto dosimetria sanzionatoria con l'atto di gravame (come desumibile dall'incontestata sintesi dei motivi di appello riportata in sentenza).

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il