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Ordinanza — n. 4137/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds lacking critical engagement with lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4137/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to evaluate his actual domicile in Bologna, rendering his residence certificate null, and complained about the minimum sentence imposed. The court rejected these claims as generic and non-specific, noting the appellant merely repeated arguments already thoroughly analyzed and dismissed by the appellate court without engaging critically with its reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates grounds already raised and rejected in the second instance without critically engaging with the opposing arguments or specifying the alleged defects in the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal generic grounds lack of specificity reiteration of arguments procedural costs Cassation procedure critical engagement soggiorno obbligato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRE CARLO nato a NAPOLI il 25/07/1973 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Carlo Torre, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 3 aprile 2025 con cui con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato alla pena di mesi uno di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 commesso il 27 agosto 2021; rilevato che il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di valutare che Torre, all'epoca del fatto, era domiciliato nel Comune di Bologna lin quanto la sua residenza ufficiale era solo formale ma non effettiva, e che conseguentemente il foglio di via, in quanto carente di un elemento essenziale, era da ritenersi nullo, è inammissibile perché privo di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre una questione già ampiamente valutata dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria (pag. 2), senza confrontarsi con tale motivazione e senza indicarne con precisione eventuali vizi, mentre questa Corte ha sempre affermato che «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970); ritenuto del pari inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per genericità ed aspecificità, il secondo motivo, con il quale il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio, dal momento che la pena inflitta è stata fissata nel minimo edittale;

Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Pr