Ordinanza — n. 4136/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl Tribunale di Venezia ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Marco Penzo. Propone ricorso per cassazione l'imputato che denuncia violazione di legge e vizio della motivazione avendo il Giudice, attraverso una insufficiente sintesi delle risultanze emerse in indagini, omesso di adeguatamente motivare la pronuncia, anche in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.,.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 4136/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen., nei confronti di Marco Penzo. Propone ricorso per cassazione l'imputato che denuncia violazione di legge e vizio della motivazione avendo il Giudice, attraverso una insufficiente sintesi delle risultanze emerse in indagini, omesso di adeguatamente motivare la pronuncia, anche in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.,.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENZO MARCO nato a CHIOGGIA il 29/07/1999 avverso la sentenza del 27/06/2025 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Venezia ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Marco Penzo.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato che denuncia violazione di legge e vizio della motivazione avendo il Giudice, attraverso una insufficiente sintesi delle risultanze emerse in indagini, omesso di adeguatamente motivare la pronuncia, anche in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.,.
3. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 - , trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen.. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il generico motivo di ricorso avanzato non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.
4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de