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Ordinanza — n. 4132/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal continuity due to lack of unitary criminal intent evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4132/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the request to apply the rule of criminal continuity. The lower court found no evidence linking the 2014-2015 and 2010 crimes under a single criminal design, citing the four-year temporal gap. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the appellant's arguments regarding unitary intent were factually unsupported and inappropriate for review in a jurisdictional proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The rule of criminal continuity requires proof of a unitary criminal design, which is evaluated through temporal proximity and factual connections; mere temporal gaps without other linking elements preclude finding a single criminal intent.

Parole chiave

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criminal continuity unitary criminal design temporal gap jurisdictional appeal factual review prohibition unità sotto il profilo della prescrizione unità del fallimento concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
artt. 74 d.P.R. 309 del 1990
(artt. 74 d.P.R. 309 del 1990, aggravato ex art.
artt. 629 cod. pen
pen., e reati satellite, commessi negli anni 2014, 2015), fossero avvinti da un medesimo disegno criminoso rispetto ai reati giudicati con la sentenza sub 2., di cui agli artt. 629 cod. pen., 2 e 4 I.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA LEONARDO nato a CORIGLIANO D'OTRANTO il 11/12/1962 avverso l'ordinanza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. nell'interesse di Leonardo Costa per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati giudicati con le due sentenze in istanza indicate (1. Corte appello Lecce del 07/12/2020, irrevocabile il 13/09/2022;

2. Corte appello Lecce del 05/07/2013, irrevocabile il 23/09/2014) ; considerato che in particolare il G.E. ha osservato come non vi fossero elementi per ritenere che i reati giudicati con la sentenza sub 1. (artt. 74 d.P.R. 309 del 1990, aggravato ex art. 416 bis.1 cod. pen., e reati satellite, commessi negli anni 2014, 2015), fossero avvinti da un medesimo disegno criminoso rispetto ai reati giudicati con la sentenza sub 2., di cui agli artt. 629 cod. pen., 2 e 4 I. 895 del 1967 e 73 d.P.R. 309 del 1990, commessi nel 2010; il G.E. ha in particolare evidenziato da un lato come non vi fosse alcun collegamento tra i fatti giudicati con le due sentenze, e , dall'altro, come lo iato temporale di ben quattro anni tra k diverse condotte portasse ad escludere l'unitarietà dell'ideazione;

Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che il criterio temporale è uno degli indici di valutazione della esistenza o meno di una volizione unitaria e che le ulteriori censure mosse, di natura sostanzialmente confutativa, attengono tutte al merito e invocano una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore - Il Pre