Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of unified criminal intent under Art. 81 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a unified criminal intent across multiple crimes, but the lower court correctly identified that prior appellate rulings had already unified some facts while others remained heterogeneous. The court rejected the appeal because the arguments sought a new factual evaluation, which is prohibited in cassation proceedings, and found no logical flaws in the lower court's application of Article 81 of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, comma 1, c.p.; The Court of Cassation holds that mere subjective circumstances, such as economic necessity or a general propensity to commit crimes, are insufficient to establish a unified criminal intent when the factual matrix lacks objective unity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FIORE MICHELE nato a SALERNO il 29/08/1966 avverso l'ordinanza del 22/07/2025 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Michele Di Fiore ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Letta la memoria difensiva con la quale il ricorrente chiede di non dichiarare l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso, sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01).
Osservato che l'ordinanza impugnata, con argomentazioni puntuali e chiaramente espresse, ha correttamente rilevato e giustificato con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante tutti i reati indicati nell'istanza del ricorrente, osservando come i fatti di cui alle sentenze n. 1.3., e 1.4. fossero già stati unificati in sede esecutiva come da ordinanza della Corte di appello di Salerno del 20/02/2024, e che la medesima ordinanza avesse già escluso la nnedesimezza del disegno criminoso con riferimento ai reati giudicati con le sentenze sub 1.1. e 1.2.; ha quindi analizzato gli ulteriori fatti giudicati con le sentenze sub 2., 3. e 4., osservando come le stesse fossero eterogenee tra loro, e con le precedenti già oggetto del citato provvedimento emesso dal G.E.;
Osservato che le censure attengono tutte al merito e invocano, sostanzialmente, una nuova valutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità, nonché prospettano assenti difetto o contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emergenti dal testo del provvedimento impugnatoi che ha fatto corretta applicazione delle norme e dei principi giurisprudenziali in materia circa l'inidoneità di mere situazioni soggettive (necessità economiche, generica propensione alla commissione di reati, anche se della stessa indole) ad integrare l'identità del disegno criminoso ex art. 81, cpv., cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore DEPOT A Il Presi