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Ordinanza — n. 4129/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 4129/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4129/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO GENNARO nato a NAPOLI il 24/10/1969 avverso l'ordinanza del 06/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto da Gennaro Marino, avverso il rigetto del reclamo al diniego oppostogli dall'Amministrazione penitenziaria all'acquisto di un lettore CD e di relativi CD musicali; letti i motivi del ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, 35 bis e 41 bis ord. pen. e 3 e 27 Cost., e la memoria difensiva successivamente depositata con la quale si insta per l'assegnazione del ricorso alla Prima sezione penale; considerato che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora di recente, ribadito che «In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero, Rv. 285656 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 4129/2026 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto da Gennaro Marino, avverso il rigetto del reclamo al diniego oppostogli dall'Amministrazione penitenziaria all'acquisto di un lettore CD e di relativi CD musicali; letti i motivi del ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, 35 bis e 41 bis ord. pen. e 3 e 27 Cost., e la memoria difensiva successivamente depositata con la quale si insta per l'assegnazione del ricorso alla Prima sezione penale; considerato che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora di recente, ribadito che «In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero, Rv. 285656 - 01;

Parole chiave

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restrizioni accessorie buono di godimento autorizzazione generale sostanze soggette a restrizione amministrazione di sostegno autorizzazione o approvazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO GENNARO nato a NAPOLI il 24/10/1969 avverso l'ordinanza del 06/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che con il provvedimento impugnato il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il reclamo proposto da Gennaro Marino, avverso il rigetto del reclamo al diniego oppostogli dall'Amministrazione penitenziaria all'acquisto di un lettore CD e di relativi CD musicali; letti i motivi del ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 1, 35 bis e 41 bis ord. pen. e 3 e 27 Cost., e la memoria difensiva successivamente depositata con la quale si insta per l'assegnazione del ricorso alla Prima sezione penale; considerato che la giurisprudenza di legittimità ha, ancora di recente, ribadito che «In tema di regime penitenziario differenziato ex art. 41-bis ord. pen., è legittimo il provvedimento dell'amministrazione penitenziaria di diniego dell'autorizzazione all'acquisto e alla detenzione di "compact disk" musicali e dei relativi lettori digitali, qualora, per l'incidenza sull'organizzazione della vita dell'istituto in termini di impiego di risorse umane e materiali, non sia possibile assicurare la messa in sicurezza di detti dispositivi e supporti» (Sez. 1, n. 1306 del 17/11/2023, dep. 2024, Ministero, Rv. 285656 - 01;

Sez. 1, n. 49280 del 28/09/2022, Ministero Giustizia, Rv. 283819 - 01; Sez. 1, n. 43484 del 30/09/2021, Ministero Giustizia, Rv. 282213 - 01); che, dunque, l'atto di assenso può essere rilasciato a condizione che sia puntualmente verificato che l'acquisito e la detenzione di tali prodotti, in assoluto non precluso dalla normativa vigente, non comporti inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, finalizzati a tutelare il rispetto delle precauzioni connesse al regime penitenziario differenziato; che, nel caso di specie, a fronte di un provvedimento, quale quello impugnato, che espone compiutamente le ragioni preclusive alla chiesta autorizzazione, il ricorrente frappone obiezioni del tutto inidonee ad enucleare specifici profili di illegittimità; ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il