Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of standing under new procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Donato Pinto Griner inadmissible for lack of standing. The appellant personally challenged a supervision court decision made under new procedural rules, violating the requirement that such appeals must be handled de plano. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the fine fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals against supervision decisions issued under new procedural rules must be declared inadmissible de plano if the appellant lacks standing, resulting in a fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRINER PINTO DONATO nato a ANDRIA il 08/01/1982 avverso il decreto del 11/06/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Reggio Emilia ha respinto l'istanza generica avanzata da Donato Pinto Griner.
2. Ricorre personalmente Donato Pinto Griner, lamentando l'erroneità della decisione.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i