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Ordinanza — n. 4127/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as ground is inadmissible for re-evaluating evidence outside cassation review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4127/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Ciro Magnetti inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Magnetti challenged the lower court's conviction for two crimes, arguing a violation of law regarding the evaluation of the evidence compendium. The court rejected this because the appeal ground sought a complete re-evaluation of technical ballistic evidence, which falls outside the cassation review scope and lacks specific identification of procedural distortions.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely requests a re-evaluation of the evidence compendium without identifying specific procedural distortions, as cassation review is limited to verifying the correctness of the lower court's reasoning rather than substituting its factual assessment.

Parole chiave

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cassation review scope evidence compendium evaluation procedural distortion requirement ballistic expert testimony inadmissible appeal ground porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi abuso di materiali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGNETTI CIRO nato a TORRE DEL GRECO il 30/05/1961 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RIL RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che Ciro Magnetti, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per i reati di cui agli artt. 23 comma 3 I. n. 110 del 1975 e 648 cod. pen.; considerato che il motivo unico di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l'affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 23 comma 3 I. n. 110 del 1975, è inammissibile in quanto versato integralmente in ( fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, che hanno compiutamente motivato, con richiami alla relazione tecnico-balistica ed alle dichiarazioni rese nel corso del dibattimento del perito, in ordine alle caratteristiche tecniche dell'arma oggetto di imputazione, e della configurabilità del reato per il quale è intervenuta condanna;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presiderite2