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Ordinanza — n. 4126/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against parole denial due to lack of genuine remorse and superficial admission of guilt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4126/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Aldo Quadrino against the Rome Supervision Tribunal's refusal of his parole. Quadrino argued that the tribunal ignored established case law protecting a condemned person's right to claim innocence and failed to properly assess his positive conduct. The court rejected these claims, ruling that the appeal was based on manifestly unfounded grounds and merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower tribunal regarding the lack of genuine remorse.

Regesto Legislator

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Art. 640 c.p.s.; The right to claim innocence does not preclude the evaluation of an applicant's actual attitude toward their crime, and a superficial admission of guilt without genuine reflection on the context does not constitute sufficient remorse for parole.

Parole chiave

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parole permission admission of guilt genuine remorse supervision tribunal cassation appeal criminal liability procedural admissibility adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 640 c.p.s.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUADRINO ALDO nato a FONDI il 02/11/1961 avverso l'ordinanza del 15/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Rilevato in fatto e considerato in diritto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva il reclamo proposto da Aldo Quadrino, avverso il provvedimento con cui il locale Magistrato di sorveglianza gli aveva rigettato l'istanza di permesso premio, osservando come per lungo tempo l'istante aveva negato ogni responsabilità nel delitto di omicidio per cui era stato condannato, e che la recente ammissione di colpa fosse ancora superficiale e disancorata da un riflessione adeguata sul contesto in cui era maturata.

2. Avverso tale ordinanza, Quadrino, a mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione, deducendo vizio di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso la giurisprudenza di legittimità che sancisce il diritto di ogni condannato di proclamarsi innocente, nonché per avere omesso di correttamente valutare gli elementi positivi ed il corretto percorso intramurario intrapreso dal condannato;

3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati, ed in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Roma, il quale ha evidenziato come dall'istruttoria espletatata non fosse emersa una reale volontà di distacco dal pregresso stile