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Ordinanza — n. 4125/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because Prosecutor General lacks standing to challenge execution judge orders.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4125/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale presso la Corte d'Appello filed a cassation appeal against an execution order issued by the GIP of Pescara. The court declared the appeal inadmissible because the Prosecutor General lacks legal standing to challenge decisions made by the execution judge, reserving that right exclusively for the Public Prosecutor who participated in the original proceedings. Consequently, the appeal was rejected without formalities under the relevant procedural codes.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The Procuratore Generale presso la Corte d'Appello lacks standing to appeal execution orders, which remain the exclusive prerogative of the Public Prosecutor involved in the execution proceedings.

Parole chiave

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standing to appeal execution proceedings Procuratore Generale Public Prosecutor inadmissible appeal judicial execution legal standing formazione di una pena complessiva

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Ritenuto, che l'impugnazione è inammissibile (ex art. 591, comma 1, lett.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 671 cod. proc. pen.
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il GIP del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta, ex art. 671 cod.
Art. 570 cod. proc. pen.
Ritenuto, invero, che per la costante giurisprudenza di questa Corte, a tale conclusione è pervenuta non potendosi riconoscere, in sede esecutiva, al Procuratore generale presso la Corte d'appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall'art. 570 cod. proc. pen. nel giudizio di cognizione (Sez.
art. 671 cod. proc. pen
Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il GIP del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta, ex art. 671 cod.
art. 570 cod. proc. pen
Ritenuto, invero, che per la costante giurisprudenza di questa Corte, a tale conclusione è pervenuta non potendosi riconoscere, in sede esecutiva, al Procuratore generale presso la Corte d'appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall'art. 570 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Covello
Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, De Giglio
278981 - 01 Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, De Giglio, Rv.
Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, Marchesani
Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006, Raffaeli
249203-01; Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006, Raffaeli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAnel procedimento a carico di: FOGLIETTA ANDREA (CUI 01GBD23) nato a PESCARA il 23/01/1972 avverso l'ordinanza del 28/07/2025 del GIP TRIBUNALE di PESCARAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il GIP del Tribunale di Pescara in funzione di Giudice dell'esecuzione, in accoglimento dell'istanza proposta, ex art. 671 cod. proc. pen., da Andrea Foglietta, ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra fatti giudicati con tredici sentenze definitive, provvedendo alla rideterminazione della complessiva pena irrogata al condannato. Considerato che, avverso il descritto provvedimento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello de L'Aquila, denunciando inosservanza ed erronea applicazione di legge penale nonché vizio della motivazione.

Ritenuto, che l'impugnazione è inammissibile (ex art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.) perché proposta da soggetto non legittimato, prevalendo tale declaratoria su ogni diversa statuizione. Considerato, infatti, che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il Procuratore Generale della Corte di appello non ha titolo per ricorrere in cassazione avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale, in veste di Giudice dell'esecuzione, in quanto unico legittimato all'impugnazione è il Pubblico ministero che ha avuto il ruolo di parte nel procedimento esecutivo e che tale principio vale qualunque sia il vizio dedotto, quindi anche se si denuncia, come nel caso di specie, l'incompetenza funzionale del Giudice dell'esecuzione (tra le altre, Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Covello, Rv. 278981 - 01 Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, De Giglio, Rv. 254224-01).

Ritenuto, invero, che per la costante giurisprudenza di questa Corte, a tale conclusione è pervenuta non potendosi riconoscere, in sede esecutiva, al Procuratore generale presso la Corte d'appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dall'art. 570 cod. proc. pen. nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 6324 del 11/01/2013, De Giglio, Rv. cit.; Sez. 1, n. 1375 del 24/11/2010, dep. 2011, Marchesani, Rv. 249203-01; Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006, Raffaeli, Rv. 235981- 01). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma degli artt. 591, comma 1, lett.

a) e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così d