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Ordinanza — n. 4123/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed de plano for waived appeal grounds and manifestly unfounded reasoning defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4123/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the applicant waived specific appeal grounds and raised manifestly unfounded reasoning defects. The applicant challenged the lower court's sentencing and qualification of facts, but the appellate decision had already addressed these points. The court ruled that since the applicant explicitly renounced these grounds, the appeal could not be entertained on them.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; In appeals under Art. 599-bis, de plano inadmissibility applies when grounds are waived or manifestly unfounded.

Parole chiave

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de plano inadmissibility waived appeal grounds manifestly unfounded reasoning Art. 599-bis procedure Cassation appeal dismissal condono delle spese procedurali motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Considerato che Cristian Vassallo, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 625-bis, cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 599-bis cod. pen.
Considerato che Cristian Vassallo, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 599-bis cod. pen
Considerato che Cristian Vassallo, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
- come modificato dalla legge n.103/2017 — trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018
pen.» (Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASSALLO CRISTIAN nato a CATANIA il 10/09/2000 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che Cristian Vassallo, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., dalla Corte di appello di Catania, lamentando violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla qualificazione del fatto, al mancato riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 n. 6 e 62 bis cod. pen, ed alla dosimetria sanzionatoria. Rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.103/2017 — trattandosi di impugnazione presentata avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta in relazione a motivi di appello ai quali il ricorrente ha esplicitamente rinunciato e lamentando vizi di motivazione manifestamente insussistenti.

Appare opportuno ricordare che questa Corte ha valutato la legittimità costituzionale della norma applicata, concludendo che «In tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poiché è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, ord. n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920).

Osservato che questa Corte ha anche stabilito che «In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 27817).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle am